giovedì 18 ottobre 2012


Risarcimento ad un bambino down che avrebbe dovuto essere abortito

(di Alfredo De Matteo) La legge 194/1978 non consente l’aborto per fini eugenetici o come mezzo per il controllo delle nascite: è una delle presunte verità con cui parte del mondo cattolico e pro-life ha giustificato e tuttora giustifica la mancata condanna, o quantomeno la parziale accettazione, di una legge che ha mietuto finora oltre cinque milioni di vittime innocenti. Eppure, al di là delle ipocrite affermazioni di principio contenute nell’art. 1, non v’è dubbio alcuno che la legge 194 permetta in ogni caso, o meglio a motivo dell’assenza totale di ragioni pro vita certe ed oggettive, l’eliminazione del bambino non ancora nato nei primi tre mesi di vita intrauterina (art. 4) e del bambino «difettoso», o presunto tale, in epoca gestazionale più avanzata (art. 6).
Un dato di fatto sistematicamente ignorato dagli pseudo pro-life nostrani ma che emerge con chiarezza ogni qual volta il diritto si pronuncia sulle controversie legali concernenti la corretta interpretazione della disciplina giuridica in tema di aborto volontario.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la Ulss di Castelfranco (Treviso) ed un medico dovranno risarcire un’intera famiglia a causa della mancata diagnosi fetale della sindrome di Down su di una bambina nata con tale difetto genetico. La particolarità di tale pronunciamento scaturisce dal fatto che il risarcimento viene stabilito non solo per i genitori ed i fratelli ma anche per la bambina affetta dalla trisomia 21. In sostanza, secondo i giudici la mancata effettuazione dell’amniocentesi (esame diagnostico non esente da rischi per la vita del nascituro) per negligenza del medico, ossia nel caso in cui la gestante lo abbia invano richiesto al fine di escludere malformazioni del feto ed in previsione di un eventuale ricorso all’aborto, comporta un risarcimento danni anche nei confronti del bambino nato malato e dunque destinato ad una vita particolarmente difficile.
Pare evidente come l’apparente riconoscimento della soggettività del feto sia del tutto strumentale: il fine è l’implicito rimando al presupposto filosofico, figlio dell’ideologia atea e materialista, secondo cui esistono vite degne e indegne di essere vissute. Infatti, la Corte nella sentenza 16754 tiene a precisare che «il diritto alla procreazione cosciente e responsabile è attribuito alla sola madre per espressa volontà legislativa, sì che risulta legittimo discorrere, in caso di sua ingiusta lesione, non di un diritto esteso anche al nascituro in nome di una sua declamata soggettività giuridica, bensì di propagazione intersoggettiva degli effetti diacronici dell’illecito, con l’indispensabile approfondimento sul tema della causalità in relazione all’evento di danno in concreto lamentato dal minore nato malformato».
C’è da rilevare, inoltre, come il timore di una possibile condanna possa più facilmente indurre il medico a cautelarsi rifuggendo da eventuali scrupoli di coscienza. Particolarmente astuto l’artificio linguistico utilizzato in un ulteriore passaggio della sentenza  teso a giustificare l’evidente discriminazione delle persone affette da handicap, quando la Suprema Corte afferma che non si discute «di non meritevolezza di una vita handicappata, ma di una vita che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è personalmente portatore il dovuto importo risarcitorio, senza mediazioni di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini».
Difficile non scorgere la natura ideologica di un siffatto pronunciamento, come è altrettanto difficile non rilevarne la perfetta compatibilità con una legge che ha stabilito come punto di riferimento etico e morale il principio di autodeterminazione femminile, di cui la negazione della dignità propria dell’essere umano altro non è che la sua logica conseguenza. (Alfredo De Matteo)
da Corrispondenza Romana

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