mercoledì 4 febbraio 2015

JOBS ACT: LICENZA di LICENZIARE!


Che cos'è il Jobs Act?

Il Jobs Act è un insieme di norme che costituiscono il progetto del governo Renzi di ”riforma” del mercato del lavoro (assunzioni, licenziamenti, ammortizzatori sociali, tutele,....); il suo scopo è “combattere la disoccupazione”, arrivata in Italia al 12,9%, addirittura al 42% quella giovanile.
A che punto è l'approvazione del Jobs Act?
La Legge 10/12/2014 n. 183 è una legge delega, dal contenuto generico; con questa il governo ha avuto dal parlamento delega ad emanare nei sei mesi successivi 5 o 6 decreti attuativi per la “riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e le politiche attive..., di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. Le commissioni lavoro del parlamento hanno 30 giorni per avanzare obiezioni che però hanno solo valore consultivo, poi il governo decide autonomamente.
Il 24/12/2014 il governo vara i primi due decreti: sugli ammortizzatori sociali e sul contratto a tutele crescenti, trasmessi alle commissioni lavoro il 13/01/2015, entro febbraio la prossima approvazione.
Decreto attuativo: Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Ci guadagnano i padroni, che, dopo la cancellazione dell'Irap sul costo del lavoro (5,7 miliardi), ottengono la decontribuzione dei primi tre anni per le nuove assunzioni (5 miliardi) e soprattutto la possibilità di licenziare senza limiti.; per i lavoratori e le lavoratrici è un regresso al primo '900.
L'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, già ridimensionato dalla Legge 92/2012, viene smantellato.
Il reintegro rimane soltanto per i licenziamenti discriminatori e orali (praticamente inesistenti).
Per i licenziamenti disciplinari riconosciuti illegittimi, si è reintegrati solo quando è direttamente provata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, in tutti gli altri casi c'è l'indennizzo monetario calcolato in base all'anzianità di servizio (da 4 a massimo 24 mensilità).
Per i licenziamenti economici individuali e collettivi riconosciuti illegittimi solo indennizzi monetari (da 4 a 24 mensilità, in precedenza erano da 12 a 24 mensilità); anche la violazione padronale della Legge 223/'91 comporterà solo un indennizzo da 2 a 12 mensilità.
Per i licenziamenti viziati da errori formali solo indennizzo da 2 a 12 mensilità (prima da 6 a 12).
Le imprese fino a 15 dipendenti versano un risarcimento da 1 a 6 mensilità (prima da 2 ½ a 6).
Il decreto si applica: ai nuovi assunti; ai lavoratori di ditte appaltatrici quando cambia l'appalto;
a tutti i dipendenti di piccole imprese, se, in seguito a nuove assunzioni, quelle imprese superano i 15 dipendenti; a coloro che cambiano e/o perdono e trovano un nuovo lavoro.
Non c'è nessuna tutela crescente, nessuna stabilizzazione neanche dopo 3 anni dall'assunzione.
Tutti/e i/le dipendenti alla fine saranno a tempo indeterminato, ma sempre licenziabili.
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Decreto attuativo: Nuovi ammortizzatori sociali
Il suo scopo è limitare al massimo la cassintegrazione, cancellare quella in deroga ed in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa.
Viene introdotta dal 1° maggio 2015 la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), dura 2 anni, dal 2017 si riduce a 18 mesi, ne usufruiscono coloro che nei 4 anni precedenti hanno almeno 13 settimane di contributi, il suo importo lordo equivale al 75% della retribuzione precedente e dall'inizio del quarto mese diminuisce del 3%. Quindi importo e durata della NASpI sono proporzionali ai contributi effettivamente versati dal lavoratore nel quadriennio precedente.
Per chi, dopo la fine della NASpI, è ancora disoccupato, c'è l'AsDi (Assegno di Disoccupazione), dura altri 6 mesi, il suo importo equivale al 75% di quanto percepito con la NASpI ed in ogni caso non può essere superiore all'assegno sociale.
Per i Co.co.co. c'è la Dis-Coll, dura solo 6 mesi, criteri ed importi sono uguali a quelli della NASpI.

CONFEDERAZIONE COBAS

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