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Anche a prescindere dalla sua gravità intrinseca, l’intervista dello scorso 1° marzo rilasciata alla stampa da Cesare Puccioni sembra partire da un un presupposto che merita di essere evidenziato. Un presupposto che sta tutto in una definizione.
La definizione. “La riserva hanno fatto non bene, ma benissimo a istituirla”, dichiara l’industriale toscano, “però va utilizzata per quello che è, una risorsa paesaggistica nata in un contesto particolare. Non facciamone un totem”.
“Una risorsa paesaggistica nata in un contesto particolare”. È la riserva, sostiene Cesare Puccioni, che è nata nell’area industriale, non viceversa. Il che, storicamente, è vero.
L’industriale toscano trascura però un dettaglio importante: prima che l’area industriale fosse istituita Punta Penna esisteva già. E faceva parte di un territorio che i vastesi –gli indigeni- già sentivano proprio. È normale che oggi vogliano difenderla.
La riqualificazione della zona, e la dislocazione degli impianti ad alto impatto ambientale, è già stata iscritta nella pianificazione provinciale sovraordinata. Non è il caso di aggiungerne altri.
Le centrali a biomasse, il cementificio (o, se si preferisce, l’impianto di macinazione del clinker, che è una delle fasi della produzione del cemento ), l’impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi della stessa Puccioni sono tutti impianti di puro sfruttamento del territorio, che alla città non darebbero nulla –tranne che un inquinamento maggiore. Ma soprattutto toglierebbero molto: toglierebbero proprio quello che già c’era, prima di Puccioni.
3 marzo 2012
Per chi ha voglia di approfondire
Associazione civica Porta Nuova – Vasto
via Osidia, 2 66054 Vasto (CH)
0873.60587
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Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D. Lgs. 152/06 di un impianto chimico per la fabbricazione di prodotti fertilizzanti, categoria di attività di cui al punto n.3, lettera e) dell'Allegato III al D.Lgs 152/2006 e s.mi. e di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi, categoria di attività di cui al punto n.7, lettera za) dell'Allegato IV D.Lgs 152/2006 e s.mi. PROPONENTE: PUCCIONI S.P.A., Via Osca 89, 66054 Vasto (CH)
Trasmettiamo le nostre Osservazioni relative al progetto di realizzazione di un impianto per la rigenerazione di Acido Cloridrico a partire da acque di decapaggio costituite da rifiuti pericolosi predisposto dalla PUCCIONI S.P.A., Via Osca 89, 66054 Vasto (CH).
Vasto, il 7 novembre 2011
Michele Celenza
Associazione civica Porta Nuova - Vasto
Associazione civica Porta Nuova – Vasto
via Osidia, 2 66054 Vasto (CH)
0873.60587
portanuovavasto@yahoo.it
OSSERVAZIONI alla VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al Progetto di realizzazione di un impianto per la rigenerazione di Acido Cloridrico a partire da acque di decapaggio costituite da rifiuti pericolosi predisposto dalla PUCCIONI S.P.A., Via Osca 89, 66054 Vasto (CH).
Le nostre osservazioni si dividono in otto capitoli:
1. I dati errati contenuti nello Studio di Impatto Ambientale.
2. La Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97.
3. La normativa sulle Industrie Insalubri di I Classe.
4. L’impatto cumulativo del progetto.
5. Le previsioni contenute nel Piano Territoriale delle Attività Produttive (PTAP) della Provincia di Chieti.
6. La qualità dell’aria.
7. L’incompletezza della Sintesi Non Tecnica.
8. Conclusioni.
1. I dati errati contenuti nella Studio di Impatto Ambientale.
Le 29 pagine della Sintesi Non Tecnica (che, ricordiamolo, è una sintesi dello Studio di Impatto Ambientale, e deve contenere “dati ed informazioni contenuti nello studio stesso” ) presentano una quantità davvero sorprendente di dati errati (1.1. e 1.2.), imprecisi (1.4.) o contraddittori (1.3.) in merito alle distanze tra “l’area in cui è ubicato l’impianto” e le numerose componenti il territorio circostante. Tra questi:
1.1. La distanza dall’area SIC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna. A pag. 12 della Sintesi si legge che “il sito Puccioni è comunque prossimo ai confini del SIC, ubicato a circa 1 km di distanza”. In realtà il l’area SIC è contigua (50 metri) ai serbatoi di stoccaggio; mentre l’area dello stabilimento dista –in linea d’aria- 160 metri circa.
1.2. La distanza dalla Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci. A pag. 12 si legge: “lo stabilimento è inserito in un’area prossima alla riserva naturale di Punta Aderci, ubicata a circa 3 km dall’area industriale di Punta Penna”. In realtà lo stabilimento si trova all’interno dell’area di rispetto della Riserva. E poiché il perimetro della Riserva Regionale e quello dell’area SIC, nella zona, coincidono perfettamente, le distanze sono esattamente le stesse, vale a dire circa 160 metri. Si noti infine che, alla pagina 8, la Riserva Naturale diviene addirittura Parco Marino Regionale [!].
1.3. La distanza dalle abitazioni. Alle pagg. 7 e 15 si legge: “L’area in cui è ubicato l’impianto […] non comprende insediamenti di tipo abitativo nelle immediate vicinanze”. Tuttavia, alla stessa pagina 7, si riconosce che: “vi sono case sparse nelle vicinanze della zona industriale che tuttavia sono comunque ad una distanza minima di 500 metri”. In ogni caso, “l’area residenziale più vicina” –si legge ancora a pag. 8- “è costituita da alcuni edifici di Punta Penna distanti circa 1 km dallo stabilimento”. In realtà l’area residenziale più vicina, le case popolari (ATER), dista circa 300 metri dallo stabilimento. Quanto alle case sparse, il ristorante Ferri è a meno di 50 metri dall’area dell’impianto.
1.4. La distanza dalle altre attività produttive. A pag. 8 si legge: “In prossimità del confine dello stabilimento (distanza < 0,5 km) sono presenti tre impianti industriali: Vastarredo, EcoFox e Sidervasto”. In realtà gli stabilimenti di Vastarredo, Sidervasto, Vastolegno (che nella Sintesi non viene citato) ed Ecofox (un impianto a Rischio di Incidente Rilevante) sono tra loro contigui, così da formare un unico aggregato; l’area della Puccioni è nel bel mezzo.
Quella delle distanze, di certo, è di per sé una questione meramente formale. Acquista però una dimensione tutta particolare se posta in relazione ad alcune specifiche fattispecie.
2. La Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97.
Il SIC IT7140108, prossimo all’area dello stabilimento (1.1.), è classificata dalla UE come sito di interesse prioritario (2.1.). La normativa europea assegna a questi siti una tutela particolare (2.2.). A maggior ragione la Valutazione di Incidenza, che la legge dispone vada eseguita per tutti i SIC (2.3.), andava eseguita anche in questo caso. Ma nello Studio di Impatto Ambientale la Valutazione di Incidenza non c’è (2.4.). Nel caso l’autorizzazione venga concessa sarebbe agevole il ricorso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea per l’avvio di una procedura di infrazione. La nostra Associazione è pronta ad esperire fino in fondo questa eventualità (2.5.).
2.1. Il SIC IT7140108. Come già detto (1.1.) il SIC IT7140108 è contiguo (50 metri) ai serbatoi di stoccaggio; mentre l’area dello stabilimento dista –in linea d’aria- 160 metri circa. Il Sito riveste, secondo la classificazione che ne ha reso l’Unione Europea , “elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat”; inoltre è riconosciuto come “sito fortemente vulnerabile, minacciato da infrastrutture turistiche, eccessiva viabilità e ruderalizzazione della flora” . Per questa ragione è classificato come un SIC cosiddetto prioritario.
2.2. I siti prioritari, secondo la Direttiva Habitat, sono quelli in cui si riscontrano“tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire […] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio” . La normativa europea assegna a questi siti una tutela particolare: “Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat […], tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari”.
2.3. Per tutti i Siti di Interesse Comunitario è necessaria la Valutazione di Incidenza. L’Art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat così dispone: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito […] le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.” Nella normativa italiana queste disposizioni sono state recepite dall’Art. 5, comma 3, del D.P.R. 8/9/1997 n. 357: “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare […] i principali effetti che detti interventi possono avere […] sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.
2.4. A maggior ragione la Valutazione di Incidenza andava eseguita anche in questo caso.
Ma nello Studio di Impatto Ambientale la Valutazione di Incidenza non c’è.
2.5. Questa appare una aperta violazione sia della normativa nazionale che della Direttiva Habitat, e spalanca la strada, qualora la presente procedura di valutazione trovasse egualmente esito positivo, quantomeno a un ricorso presso la Corte di Giustizia della Comunità Europea, per l’apertura di una procedura di infrazione . La nostra Associazione è pronta ad esperire fino in fondo questa eventualità.
3. La normativa sulle Industrie Insalubri di I Classe.
L’impianto in questione rientra nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe (3.1.). Secondo la legge queste industrie devono essere “tenute lontane dalle abitazioni” (3.2.). Abbiamo visto che così non è (1.3.). Ora, se è vero che la suddetta prescrizione non è da intendersi in senso assoluto (3.3.), non meno vero è che l’azienda proponente non ha ottemperato a nessuna delle condizioni di deroga previste dalla legge (3.4.).
3.1. L’impianto in questione, si legge nella Sintesi alla pag. 23, “utilizzerà acido solforico per rigenerare acido cloridrico”. Se è così, allora esso pure, come lo stabilimento originario dell’azienda, rientra nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe, rientrando i suddetti procedimenti lavorativi nella fattispecie di cui ai punto 8 e 16 dell’elenco .
3.2. Queste industrie, dispone l’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, “debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”. Precisamente così l’autorizzazione comunale, il lontano 29 Ottobre 1963, descriveva lo stabilimento originario: “una fabbrica [sita] in aperta campagna e lontana dalle abitazioni”. La situazione, come già detto al paragrafo 1.3., è da tempo evidentemente mutata.
3.3. La prescrizione di cui sopra, è vero, non è da intendersi come un divieto assoluto. “Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe”, prosegue l’Art. 216, “può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.”
3.4. Dalla lettura della Sintesi non risulta che l’azienda proponente abbia neppure lontanamente considerato di far fronte all’onere della prova che la legge pone a suo carico. Ciò per la semplice ragione che, nella Sintesi, non si fa neppure menzione dell’appartenenza dell’impianto in questione alla categoria delle industrie insalubri di prima classe.
4. L’impatto cumulativo del progetto.
Per la legge l’impatto ambientale di un progetto comprende anche i suoi effetti cumulativi (4.1.). Questi, che –come s’è detto (1.4.)- nel caso specifico sono tutt’altro che tracurabili (4.2.), non vengono presi neppure in considerazione dall’azienda proponente (4.3.).
4.1. L’Art. 5, 1° comma, lettera c), del DLgs 152/2006 definisce “impatto ambientale” “l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente”.
4.2. Nello specifico, l’impatto cumulativo del progetto non appare in questo caso affatto trascurabile, atteso che gli impianti presenti nella zona sono tra loro contigui, così da formare un unico aggregato; che uno di essi è un impianto a Rischio di Incidente Rilevante; infine che l’area della Puccioni sta nel bel mezzo (1.4.).
4.3. Dalla lettura della Sintesi non risulta che l’azienda proponente abbia neppure lontanamente tenuto conto dell’impatto cumulativo del progetto.
5. Le previsioni contenute nel PTAP della Provincia di Chieti.
Il PTAP, che è parte integrante del PTCP (5.1.), rileva nell’agglomerato di Vasto-Punta Penna
“evidenti situazioni di incompatibilità ambientale”, definisce “urgenti” le politiche volte alla loro soluzione, afferma espressamente che “eventuali espansioni […] andrebbero mirate ad ampliare la dotazione di aree destinate ad attività commerciali” (5.2.). Nonostante ciò la Sintesi, che pure fa espresso riferimento al PTCP (5.3.), trova il modo di (auto)certificare il “pieno rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale”.
5.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento per le Attività Produttive (in sigla, PTAP) “interviene”, secondo il dettato delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del quale dunque è parte integrante, “per aggiornare, razionalizzare ed ammodernare il quadro pianificatorio degli agglomerati ASI ed altri in essere, nei quali concentrare la localizzazione delle suddette attività produttive”.
5.2. Nella Relazione Generale del Piano Territoriale di Coordinamento per le Attività Produttive , dunque, a proposito della zona di Vasto-Punta Penna così si legge: "Anche per questo agglomerato sono urgenti politiche per la risoluzione di problematiche legate al riutilizzo e alla dismissione di edifici produttivi, nonché relative ad ipotesi di delocalizzazione di alcune attività che presentano evidenti situazioni di incompatibilità ambientale dovuti alla contemporanea presenza di una riserva naturale, di aree ad alta valenza paesaggistica e di siti archeologici di notevole rilevanza. Eventuali espansioni, rispetto alle quali si registra una effettiva domanda insediativa, andrebbero mirate ad ampliare la dotazione di aree destinate ad attività commerciali [...]”.
5.3. Ebbene, benché, alla pagina 9 della Sintesi, si faccia riferimento, tra agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in nessuna parte della stessa Sintesi è dato di trovare neppure un accenno al Piano Territoriale di Coordinamento per le Attività Produttive. Come se quest’ultimo non esistesse.
5.4. Ne consegue che non è sostenibile l’autocertificazione, contenuta nelle Conclusioni , del “pieno rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale”.
6. La qualità dell’aria.
È vero che la zona del Vastese è classificata nel Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria (2007) come zona di mantenimento (6.1.). È anche vero però che il Piano presenta una serie molto rilevante di carenze e inadempimenti (6.2.), (6.3.), (6.4.), (6.5.), (6.6.), che lo rendono, allo stato attuale, del tutto inaffidabile. A questo proposito la nostra Associazione, insieme ad ARCI e WWF regionale, ha presentato lo scorso 12 marzo alla Regione Abruzzo, ex Art. 271 del DLgs 152/2006 (6.7.), una Diffida “a sospendere qualsiasi procedura di valutazione ambientale di nuovi impianti che comportano emissioni in atmosfera” (6.8.). Non escludiamo di presentarne a breve un’altra, più specifica, che riguardi la sola zona del Vastese (6.9.).
6.1. È vero, com’è mostrato alla pag. 10 della Sintesi, che tutta la zona del Vastese, come del resto la gran parte del territorio regionale è classificata nel Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria (2007) [d’ora in poi: Piano], quanto all’inquinamento da ossidi di zolfo, ossidi di azoto, PM10, monossido di carbonio e benzene, come zona di mantenimento .
6.2. Non si può trascurare, tuttavia, che i dati su cui si fonda questa classificazione –rilevati nel periodo 2002-2006 dalle postazioni fisse del Mario Negri Sud poste nelle zone industriali di San Salvo e di Atessa- erano ampiamente al di sotto degli obiettivi di qualità prevvisti dalla legge, che prevede un periodo minimo di copertura e di raccolta minima pari almeno al 90% dei giorni su base annua . Ciò che lo stesso Mario Negri Sud ha riconosciuto ufficialmente [ALLEGATO 1].
6.3. Si aggiunga che le suddette postazioni fisse del Mario Negri Sud sono spente rispettivamente dal settembre 2008 e dal settembre 2007. E che l’ultima presenza nella zona industriale di Punta Penna del laboratorio mobile dell’ARTA risale al dicembre 2005.
6.4. Si aggiunga poi che l'Inventario Regionale delle Emissioni è ancora quello usato per il Piano del 2007, né vi sono stati aggiornamenti, sebbene il Piano stesso li prevedesse almeno ogni 2 anni.
6.5. Si aggiunga ancora che non è stato attuato lo specifico piano di monitoraggio da implementare nelle aree industriali previsto dal Piano stesso: “Altre campagne nelle aree industriali saranno pianificate nel corso dell'anno” .
6.6. Si aggiunga infine che non risultano disponibili al pubblico i dati di cui al punto MM4 del Piano relativi al monitoraggio delle sorgenti puntali, nonostante gli obblighi previsti dal Decreto 195/2005 relativi alla pubblicazione annuale sui siti web dei dati di carattere ambientale e in particolare delle relative banche dati.
6.7. Ciò posto, se si considera che l'art. 271 del Dlgs 152/2006 prevede espressamente che l’ente pubblico nell'autorizzare nuove emissioni in atmosfera debba “valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata”.
6.8. … non ci si stupirà della Diffida [ALLEGATO 2] presentata a Pescara lo scorso 12 marzo dalla nostra Associazione insieme ad ARCI e WWF regionale, indirizzata alla Regione Abruzzo, “a sospendere qualsiasi procedura di valutazione ambientale di nuovi impianti che comportano emissioni in atmosfera […] in assenza dei dati aggiornati per tutti gli inquinanti di cui alle normative comunitarie e in assenza dell’aggiornamento dell’inventario delle emissioni.”
6.9. La Diffida di cui sopra riguarda naturalmente l’intero territorio regionale. Non escludiamo di presentarne a breve un’altra, più specifica, che comprenda la sola zona del Vastese.
7. L’incompletezza della Sintesi Non Tecnica.
La legge dispone che lo Studio di Impatto Ambientale (e di conseguenza la Sintesi Non Tecnica) debba necessariamente contenere alcune informazioni, elencate nominativamente in 5 punti (7.1.). Di questi uno solo si trova nella Sintesi in oggetto (7.2.). Per il resto bisogna accontentarsi delle affermazioni autovalidanti contenute nella Conclusione (7.3.). Il fatto si commenta da sé.
7.1. Il DLgs 152/2006, all’Art. 22 -Studio di impatto ambientale-, 3° comma, così dispone: “Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.”
7.2. Tra tutti il solo punto a) risulta trovare adempimento nella Sintesi, essendovi dedicato un intero capitolo (Descrizione area e ciclo produttivo).
7.3. Per il resto bisogna accontentarsi delle affermazioni autovalidanti contenute nella Conclusione . Di nessuna, ma proprio di nessuna di esse l’azienda ha tentato di dare una pur vaga o sommaria dimostrazione.
8. Conclusioni.
Il quadro complessivo che si ricava dalla lettura del documento di Sintesi Non Tecnica mostra dunque a nostro avviso una gravissima carenza dei presupposti minimi di legge necessari all’ottenimento dell’autorizzazione. Li riepiloghiamo brevemente qui di seguito (tra parentesi i paragrafi cui rimandano i singoli lemmi):
- Il mancato rispetto della Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97.
Il SIC IT7140108, prossimo all’area dello stabilimento (1.1.), è classificata dalla UE come sito di interesse prioritario (2.1.). La normativa europea assegna a questi siti una tutela particolare (2.2.). A maggior ragione la Valutazione di Incidenza, che la legge dispone vada eseguita per tutti i SIC (2.3.), andava eseguita anche in questo caso. Ma nello Studio di Impatto Ambientale la Valutazione di Incidenza non c’è (2.4.). Nel caso l’autorizzazione venga concessa sarebbe agevole il ricorso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea per l’avvio di una procedura di infrazione. La nostra Associazione è pronta ad esperire fino in fondo questa eventualità (2.5.).
- Il mancato rispetto della normativa sulle Industrie Insalubri di I Classe.
L’impianto in questione rientra nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe (3.1.). Secondo la legge queste industrie devono essere “tenute lontane dalle abitazioni” (3.2.). Abbiamo visto che così non è (1.3.). Ora, se è vero che la suddetta prescrizione non è da intendersi in senso assoluto (3.3.), non meno vero è che l’azienda proponente non ha ottemperato a nessuna delle condizioni di deroga previste dalla legge (3.4.).
- La mancata considerazione dell’impatto cumulativo del progetto.
Per la legge l’impatto ambientale di un progetto comprende anche i suoi effetti cumulativi (4.1.). Questi, che –come s’è detto (1.4.)- nel caso specifico sono tutt’altro che tracurabili (4.2.), non vengono presi neppure in considerazione dall’azienda proponente (4.3.).
- Il contrasto manifesto con le previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento per le Attività Produttive della Provincia di Chieti.
Il PTAP, che è parte integrante del PTCP (5.1.), rileva nell’agglomerato di Vasto-Punta Penna “evidenti situazioni di incompatibilità ambientale”, definisce “urgenti” le politiche volte alla loro soluzione, afferma espressamente che “eventuali espansioni […] andrebbero mirate ad ampliare la dotazione di aree destinate ad attività commerciali” (5.2.). Nonostante ciò la Sintesi, che pure fa espresso riferimento al PTCP (5.3.), trova il modo di (auto)certificare il “pieno rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale”.
- Le gravi carenze nella caratterizzazione dello stato della qualità dell'aria nella zona interessata dal progetto.
È vero che la zona del Vastese è classificata nel Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria (2007) come zona di mantenimento (6.1.). È anche vero però che il Piano presenta una serie molto rilevante di carenze e inadempimenti (6.2.), (6.3.), (6.4.), (6.5.), (6.6.), che lo rendono, allo stato attuale, del tutto inaffidabile. A questo proposito la nostra Associazione, insieme ad ARCI e WWF regionale, ha presentato lo scorso 12 marzo alla Regione Abruzzo, ex Art. 271 del DLgs 152/2006 (6.7.), una Diffida “a sospendere qualsiasi procedura di valutazione ambientale di nuovi impianti che comportano emissioni in atmosfera” (6.8.). Non escludiamo di presentarne a breve un’altra, più specifica, che riguardi la sola zona del Vastese (6.9.).
- L’incompletezza della Sintesi Non Tecnica.
La legge dispone che lo Studio di Impatto Ambientale (e di conseguenza la Sintesi Non Tecnica) debba necessariamente contenere alcune informazioni, elencate nominativamente in 5 punti (7.1.). Di questi uno solo si trova nella Sintesi in oggetto (7.2.). Per il resto bisogna accontentarsi delle affermazioni autovalidanti contenute nella Conclusione (7.3.). Il fatto si commenta da sé.
Chiediamo pertanto il rigetto del progetto in esame.
Vasto, il 7 novembre 2011
Michele Celenza
Associazione civica Porta Nuova - Vasto
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